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Il Lavoro temporaneo:

 

 

 

Un nuovo modo di lavorare.

Il lavoro temporaneo è una forma di occupazione introdotta in Italia dalla Legge 196/97. Questa tipologia di contratto rappresenta per il lavoratore una reale e concreta possibilità di trovare lavoro e di entrare in contatto con le aziende acquisendo nuove e diverse esperienze, ampliando il proprio bagaglio di formazione professionale. E, nello stesso tempo, è un valido sostegno per le aziende che hanno bisogno di flessibilità, qualità ed efficienza nella gestione delle risorse umane.

 

Che cosa è.

 

 

Il lavoro temporaneo è un rapporto di lavoro, limitato nel tempo, che presuppone l'interazione tra tre soggetti differenti:

Temporary, società che fornisce i lavoratori temporanei

l'azienda utilizzatrice

il lavoratore temporaneo.

Le aziende possono ricorrere a Temporary: nei momenti di necessità di personale supplementare nei casi di assenza o sostituzione di dipendenti (per malattia, infortuni o gravidanza) o in mancanza di determinate figure professionali o nei momenti di picchi di lavoro o per non investire risorse interne per la selezione e l'amministrazione del personale.

 

 

Come funziona.

Il lavoratore è assunto con contratto di lavoro direttamente da Temporary.
Egli svolge la sua attività presso una azienda cliente inquadrato con lo stesso trattamento economico spettante ai dipendenti di quell'azienda e con tutte le garanzie previste dai contratti nazionale e aziendale.
Temporary provvede alla retribuzione del lavoratore e al versamento di ogni contributo previdenziale, assicurativo e assistenziale previsto dalla legge. Il lavoratore ha diritto a conoscere (come prescritto):

mansioni da svolgere

durata dell'incarico e orari di lavoro

livello contrattuale e retribuzione

tutti gli eventuali rischi legati all'incarico che assumerà.

 

A chi è consentito.

Tutte le imprese, senza alcuna distinzione, nonchè le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'utilizzo di lavoro temporaneo. Sono compresi gli enti che non perseguono fini di lucro.

 

Quando è vietato.

E' fatto divieto di utlizzo di lavoro temporaneo:

per le basse qualifiche (dopo le modifiche apportate dalla legge Finanziaria a questo punto, si consiglia la verifica dello specifico CCNL)

per sostituire lavoratori in sciopero

nel caso di unità interessate da provvedimenti di licenziamenti, sospensione o riduzione di orario con ricorso alla CIG (per i 12 mesi successivi al provvedimento)

nel caso di aziende che non hanno provveduto alla valutazione del rischio (d.l. 626/94)

per i lavoratori che richiedono sorveglianza medica speciale ( e cioè per le lavorazioni particolarmente pericolose previste e definite dal Decreto 31/5/99)

nel caso di superamento del monte ore di settore previsto dai CCNL.

 

Gli obblighi per le società fornitrici.

La legge stabilisce precise disposizioni sulla struttura e l'operatività delle società di fornitura di lavoro temporaneo:

devono essere società di capitali

esclusività dell'oggetto sociale (limitata alla fornitura di lavoro interinale)

sede in Italia e almeno quattro filiali proprie in quattro regioni

assenza di condanne penali per gli amministratori, soci accomandatari, direttori generali e dirigenti con rappresentanza

capitale: 1 miliardo

versamento di una cauzione di: 700 milioni per i primi due anni e, dal terzo anno, 5% del fatturato con un minimo di 700 milioni.

 
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