Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 viene introdotta nel nostro ordinamento la somministrazione di manodopera o staff leasing. Le società di lavoro temporaneo assumono il ruolo di “Agenzie per il lavoro” potendo svolgere un serie di nuove attività (oltre allo staff leasing anche collocamento, ricerca, selezione e formazione di personale). La legge 196/97, meglio conosciuta come legge Treu, che fino ad oggi regolamentava il lavoro temporaneo, viene integralmente abrogata. Inoltre le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro sono ampliate attraverso l’estensione di applicabilità dell’istituto all’edilizia e all’agricoltura . Analizziamo, nel dettaglio, le nuove forme di flessibilità.
Somministrazione. Con questo contratto un’impresa denominata “utilizzatrice” può rivolgersi al un’altra impresa denominata “somministratore”(agenzia per il lavoro) per affittare nuova forza lavoro. Come già in precedenza previsto per il contratto di lavoro interinale, a cui la somministrazione, in pratica si sostituisce, per tutta la durata della somministrazione il lavoratore in affitto svolge la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore; il potere disciplinare, invece, resta riservato al solo somministratore, al quale l’utilizzatore deve fornire gli elementi utili per il relativo esercizio. A differenza del contratto interinale, la somministrazione può essere di due tipi: a tempo indeterminato e a tempo determinato.
- A tempo indeterminato. In questo caso il contratto può essere concluso in presenza esclusivamente dei casi indicati dall’articolo 20 comma 3. Tra i più interessanti si segnalano i servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico la gestione dei call center, ma anche i vari casi di attività di marketing e di analisi del mercato, amministrazione del personale, amministrazione. Questo permetterebbe all’utilizzatore di terziarizzare gran parte dei reparti focalizzando la propria attenzione sul core-businnes aziendale.
- A tempo determinato. In questo caso, il contratto può essere concluso a condizione che ricorrano comprovate ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo e/o sostitutivo. Naturalmente, come avvenuto per l’interinale, i contratti collettivi nazionali e/o territoriali possono prevedere ulteriori casistiche.
La somministrazione di lavoro è, invece, vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive nelle qualsiasi si sia proceduto entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o sospensione o riduzione d’orario e qualora non sia stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi della legge 626/94. E’ importante sottolineare che il lavoratore non viene comunque conteggiato nell’organico dell’utilizzatore, fatta eccezione per la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il contratto di somministrazione, poi, deve essere stipulato in forma scritta e contenere tutti gli elementi individuati dall’articolo 21; in mancanza di questi il contratto è nullo e i lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Collocamento. Il nuovo provvedimento apre ai privati l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Per trovare lavoro, dunque, ci si può rivolgere oltre che ai servizi pubblici per l’impiego anche alle “Agenzie per il lavoro”.
Ricerca, selezione e formazione di personale. Venendo meno il vincolo dell’esclusività dell’oggetto sociale le neonate “Agenzie per il lavoro” possono svolgere direttamente attività di ricerca, selezione e formazione di personale. |